Fattura elettronica psicologi 2024: obblighi e divieti

Fattura elettronica psicologi

L’introduzione della fattura elettronica per gli psicologi e l’estensione del limite reddituale per l’accesso al regime forfettario sono le due principali novità fiscali introdotte a partire nel 2024. A partire dal 1° gennaio, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a tutti i liberi professionisti, indipendentemente dal fatturato conseguito. Ci sono però delle eccezioni che riguardano la fattura sanitaria verso persone fisiche e degli esoneri previsti in particolari situazioni.

Scopriamo nel dettaglio qual è la normativa per l’emissione della fattura di uno psicologo: quando è prevista la fatturazione elettronica, quali sono gli obblighi e i divieti.

Quando lo psicologo è obbligato a emettere fattura elettronica?

Come previsto dalla Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i professionisti, artigiani e imprenditori che adottano il regime ordinario, dunque anche per gli psicologi e psicoterapeuti con reddito superiore a 65.000 euro.

Lo psicologo o psicoterapeuta è tenuto a emettere a fattura elettronica qualora eroghi determinate prestazioni, ad esempio:

  • attività relative alla psicologia del lavoro;
  • attività relative all’ambito dell’educazione;
  • attività relative alla psicologia di comunità;
  • consulenza e altre attività relative alla psicologia giuridica (può essere utile scoprire come funziona la fattura di uno psicologo al tribunale);
  • attività relative alla psicologia della salute e dello sport.

Ulteriori casi in cui lo psicologo è tenuto a emettere fattura elettronica comprendono:

  • docenza e ricerca scientifica;
  • consulenza per aziende e organizzazioni;
  • editoria, divulgazione, ecc..

Regime forfettario e obbligo fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche a coloro che operano nel regime forfettario, a prescindere dal volume degli affari.

La fattura in formato elettronico diventa obbligatoria non solo per i servizi erogati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma anche per le cosiddette operazioni:

  • Business To Business (B2B), cioè per transazioni di beni e servizi tra operatori IVA (imprese, liberi professionisti, ecc.);
  • Business To Consumer (B2C), cioè nei confronti di consumatori finali, come nel caso degli psicologi che svolgono prestazioni e fatturano direttamente a pazienti o clienti residenti in Italia.

Esonero fattura elettronica 2024: in quali casi

Nonostante l’estensione della fatturazione elettronica a tutti gli psicologi e psicoterapeuti, è previsto l’esonero dall’emissione di questo tipo di documento per le prestazioni sanitarie che rientrano nel cosiddetto Sistema Tessera Sanitaria, ovvero per tutti quei servizi (visite specialistiche, acquisto di farmaci, ma anche colloqui e psicoterapia) per cui è necessario l’invio telematico dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Ciò significa che, per ragioni di privacy, la maggior parte delle prestazioni erogate dallo psicologo e dallo psicoterapeuta, sono esenti dall’utilizzo della fatturazione elettronica. In questi casi il professionista può emettere una fattura cartacea o digitale.

Alcuni esempi di prestazioni sanitarie esenti dalla fattura elettronica sono:

  • sostegno psicologico individuale, familiare, di coppia e di gruppo;
  • colloquio psicologico clinico;
  • indagine e valutazione psicologica;
  • consulenza psicologica verso enti pubblici o privati;
  • diagnosi psicologica;
  • somministrazione di test;
  • training per disturbi dell’apprendimento;
  • programmi rieducativi;
  • psicoterapia.

Divieto di fatturazione elettronica prestazioni sanitarie

Il decreto legge “Milleproroghe” ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali: ciò significa che anche gli psicologi dovranno continuare ad emettere la fattura sanitaria nei confronti dei propri pazienti esclusivamente in formato analogico (cartaceo). Il divieto si applica a prescindere dal regime fiscale in cui operano i liberi professionisti.

Il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie non si applica, invece, nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche: per esempio, per l’erogazione di prestazioni a soggetti quali Cooperative, Società, Consorzi, Enti, Onlus ecc.

Rimane in vigore, e senza variazioni, l’obbligo di emissione di fattura elettronica per l’erogazione di prestazioni non sanitarie (che non vanno trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria), a prescindere dal destinatario della prestazione (persona fisica o altro soggetto).

Come emettere fattura elettronica con Gesto

La fattura elettronica è un documento che deve essere emesso in seguito all’erogazione di prestazioni o alla vendita di beni da parte di un libero professionista verso un cliente finale: l’emissione avviene sulla base del tracciato ministeriale XML (eXtensible Markup Language), che rende la fattura inalterabile.

Ci sono diversi servizi, software e piattaforme, che semplificano l’emissione, la conservazione e l’archivio dei documenti fiscali: Gesto è uno strumento intuitivo che consente ai professionisti di concentrarsi esclusivamente sul proprio lavoro, senza pensare alla burocrazia e riducendo il numero di errori nelle fatture.

Emettere una fattura elettronica con Gesto è una procedura molto semplice, in quanto la piattaforma guida il professionista nell’inserimento di tutti i campi necessari, si occupa dell’invio e della trasmissione dei documenti all’Agenzia delle Entrate, e li archivia ordinatamente.

Per prima cosa andranno inseriti i propri dati personali e di contatto (nome e cognome, indirizzo, codice fiscale o partita Iva) e i dati del cliente a cui è stata erogata la prestazione (è possibile anche emettere la fattura a un minore). Si dovranno inserire poi il numero progressivo della fattura e il Codice Destinatario o la PEC per poter trasmettere la fattura in modo semplice e rapido al proprio cliente. In alternativa, è possibile emettere fattura senza codice univoco e Pec, inserendo uno specifico codice sostitutivo.

Nella fattura vanno specificati gli importi e le eventuali spese sanitarie e non (in modo da agevolare la richiesta di detrazioni fiscali), e la modalità di pagamento della fattura. Se previsto, infine, è opportuno trasmettere i dati al sistema TS (Tessera Sanitaria).

Sanzioni e proroghe: cosa si rischia

Il libero professionista, psicologo o psicoterapeuta, che non rispetta l’obbligo di fatturazione elettronica nei casi in cui prevista rischia di incorrere in pesanti sanzioni amministrative.

In caso di inosservanza dell’obbligo, infatti, trovano applicazione le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.