Fattura psicologo al Tribunale in qualità di CTP

Fatturazione da psicologo al tribunale come CTP

La fatturazione in qualità di CTP, acronimo di Consulenza Tecnica di Parte, si riferisce alle prestazioni erogate da uno psicologo o psicoterapeuta all’interno dei contesti giudiziari per valutare come e in quale misura una determinata situazione psicologica possa aver influito sul comportamento dell’individuo.

Nel momento in cui uno psicologo emette una fattura verso il Tribunale, però, deve seguire una precisa normativa e rispettare determinate regole. Vediamo i dettagli in questa breve guida.

Quando uno psicologo emette fattura verso il Tribunale?

Può accadere che uno psicologo titolare di partita Iva venga chiamato in CTP per valutare la personalità di un individuo coinvolto in un procedimento legale, per comprendere se eventuali condizioni psicologiche abbiano influenzato il comportamento oggetto di discussione. In questo caso l’emissione della fattura sarà verso il Tribunale e prevedrà alcune regole precise.

La nomina del CTP viene autorizzata dal Giudice, ma è a carico delle parti in causa che pagheranno la parcella del consulente nominato.

Bisogna ricordare che anche le fatture per CTP vanno inviate al Sistema Tessera Sanitaria, se e solo se la fattura è intestata al paziente (persona fisica o privato). Può accadere, infatti, che la fattura sia intestata all’amministrazione giudiziaria: in tal caso non deve essere inviata al sistema TS e non è deducibile.

Che tipo di fattura deve emettere?

In conformità con quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2000 (procedimento C-384/98), l’esenzione per attività cliniche si applica esclusivamente alle cure prestate alla persona a titolo di prevenzione, diagnostica, riabilitazione, e simili. Ciò significa che le consulenze del CTP, anche se comprendono valutazioni di tipo clinico, non rientrano nell’ambito delle prestazioni sanitarie esenti da Iva.

Considerando che la consulenza di uno psicologo in CTP non rientra nelle prestazioni sanitarie erogate al paziente, il professionista chiamato al Tribunale dovrà procedere con l’emissione della fattura seguendo le regole tipiche delle prestazioni non sanitarie.

Istruzioni alla compilazione della fattura al Tribunale

L’emissione della fattura in CTP segue le stesse regole di emissione delle fatture per prestazioni non sanitarie (può essere utile, a tal fine, consultare la guida alla fattura dello psicologo).

All’interno della fattura verso il Tribunale, quindi, lo psicologo dovrà riportare, oltre all’importo da fatturare, il 2% di contributi Enpap (cassa psicologi) e la marca da bollo se la fattura supera i 77,47 euro.

Per i professionisti che operano nel regime semplificato andranno inserite anche la ritenuta d’acconto al 20% e l’Iva applicata in base alle aliquote fiscali vigenti.

A partire dal 1° gennaio 2024, inoltre, è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i professionisti relativamente alle prestazioni rivolte a strutture, cliniche, Pubblica Amministrazione, enti e associazioni. Tuttavia, la fattura elettronica per psicologi resta vietata nei casi in cui il fruitore della prestazione sia una persona fisica come un cliente o un paziente.