La marca da bollo è un’imposta complementare all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che si applica nel momento in cui lo psicologo, operante in regime forfettario, emette una fattura sanitaria il cui importo sia superiore a 77,47 euro. Con l’introduzione della fattura elettronica, dal 1° gennaio 2024, è richiesto l’assolvimento del “bollo virtuale“, da non confondere con l’imposta appena descritta.
Scopriamo le regole che riguardano l’apposizione della marca da bollo sulle fatture degli psicologi: quando va pagata, chi deve pagare e quali esenzioni sono previste.
Marca da bollo: quando va pagata?
La marca da bollo di 2 euro deve essere applicata nella fattura di uno psicologo (che opera in regime forfettario) per l’erogazione di prestazioni sanitarie – a prescindere dal formato cartaceo o elettronico, e persino sulle fatture erogate a minori – ogni qualvolta non venga applicata l’Iva e qualora venga superato il limite minimo di imponibile per la sua applicazione (cioè 77,47 euro). A fronte dell’emissione di una fattura sanitaria, che prevede l’invio dei dati al sistema TS, quindi, lo psicologo è tenuto al versamento dell’imposta.
L’importo dell’imposta può essere addebitato al pazienze (come rivalsa), ma è importante che la data di emissione della marca da bollo sia pari o precedente a quella del documento fiscale.
L’imposta di bollo dal valore di 2 euro si assolve:
- nel caso di fattura cartacea apponendo fisicamente un marca da bollo da 2 euro sulla copia che si rilascia al paziente;
- nel caso di fattura elettronica, l’imposta di bollo è assolta in modo “virtuale” su base trimestrale mediante versamento con modello F24 messo a disposizione direttamente dall’Agenzia delle Entrate nella propria area riservata.
Marca da bollo sulle fatture elettroniche
In seguito all’introduzione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica per gli psicologi, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite dal decreto ministeriale del 17 giugno 2014, ovvero:
Periodo di riferimento | Scadenza pagamento “bollo virtuale” |
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1° trimestre | 31 maggio |
2° trimestre | 30 settembre |
3° trimestre | 30 novembre |
4° trimestre | 28 febbraio dell’anno successivo |
Questo significa che se un’imposta di bollo per la fattura elettronica è stata emessa nell’ultimo trimestre del 2024, la scadenza per essere pagata è il 28 febbraio del 2025.
In questo caso si parla di “bollo virtuale“, ovvero l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali.
Ci sono però delle eccezioni alle scadenze sopra riportate:
- se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre;
- se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Marca da bollo in fattura nel regime forfettario
Per l’assolvimento del bollo in regime forfettario, i professionisti devono inserire nella fattura le seguenti informazioni:
- il proprio regime fiscale il RF19 – Regime forfettario nei dati anagrafici del Cedente Prestatore (chi emette la fattura);
- che si opera in regime forfettario con la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”;
- che i prodotti, i servizi e l’importo della cassa previdenziale inclusi nella fattura non siano soggetti ad Iva, utilizzando il Codice IVA con natura “N2.2 – Non soggette altri casi”;
- inserire una riga prodotto indicando come descrizione “bollo” N2.2 se si vuole addebitare il bollo al cliente.
Chi deve pagare la marca da bollo: psicologo o paziente?
La marca da bollo sulla fattura è generalmente a carico del paziente, anche se è il professionista a decidere se addebitare il costo oppure farsene carico personalmente.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 428 del 12/08/2022, ha chiarito che l’imposta di bollo in fattura di cui viene chiesto rimborso al cliente concorre alla formazione del reddito per i contribuenti che operano nel regime forfettario.