La gestione fiscale per gli psicologi titolari di partita Iva comprende numerose regole e obblighi che riguardano la fatturazione elettronica, la dotazione del Pos, l’iscrizione all’Enpap, ma anche altri aspetti burocratici come il calcolo delle deduzioni e detrazioni fiscali. In base al regime fiscale di appartenenza, si applicano regole diverse.
Scopriamo in questa breve guida cosa sono, come funzionano e come si calcolano le deduzioni e detrazioni fiscali per psicologi.
Differenza tra deduzioni e detrazioni per psicologi
Le deduzioni e detrazioni per psicologi contribuiscono a ridurre il carico fiscale, seppur in due modi diversi, e con diverse modalità di calcolo a seconda del reddito conseguito e delle imposte dovute. Un buon commercialista può aiutare il libero professionista nell’adempimento dei numerosi obblighi fiscali per psicologi, compresi il calcolo e l’identificazione delle spese che può detrarre o dedurre dal proprio reddito.
In primo luogo, però, è utile conoscere la differenza tra deduzioni e detrazioni fiscali per non confondere due concetti molto diversi tra loro:
- le deduzioni sono oneri che consentono di ridurre a monte la base imponibile. Gli oneri possono essere di diversa natura a seconda che si tratti di attività professionale, di impresa, o di persona fisica che non esercita attività di lavoro autonomo;
- le detrazioni fiscali, invece, sono dei valori che vanno a ridurre l’imposta da applicare alla base imponibile. L’applicazione delle detrazioni, quindi, consente di passare dall’imposta lorda (di importo maggiore) all’imposta netta (di importo minore).
Detrazioni e deduzioni fiscali si calcolano e si applicano in modo diverso a seconda del regime fiscale (forfettario oppure ordinario) di appartenenza del professionista e talvolta posso essere solo parzialmente deducibili o detraibili.
Spese deducibili e detraibili 2024: cosa si può scaricare?
Di seguito abbiamo riassunto quali sono le spese deducibili o detraibili per una partita Iva nel 2024, ricordando che alcuni costi si possono scaricare solo in parte e secondo percentuali diverse.
Descrizione spesa | Deducibilità | IVA detraibile |
---|---|---|
Iscrizione albo professionale | Al 100% | 100% |
Materiali di consumo | Intera | Completa |
Stipendi di dipendenti | 100% | 100% |
Utenze studio professionale | Deducibilità intera | Al 100% |
Beni strumentali per l’attività | 100% | 100% |
Beni immobili | Dal 50% al 100% | IVA completamente detraibile |
Autovetture | 20% | 40% |
Telefonia | 80% | 50% lVA per linea mobile, 100% per quelle fisse |
Spese di alberghi e ristoranti | 75% | 100% |
Spese di rappresentanza | 100% | indetraibile |
Convegni e corsi di formazione | 100% (con tetto max.) | 100% |
Elenco spese deducibili
Per essere considerate deducibili o detraibili, le spese devono rispettare criteri di:
- effettività, ovvero presentare la documentazione che attesti l’effettiva sostenibilità della spesa;
- inerenza, cioè la spesa deve essere strettamente legata all’attività d’impresa;
- congruità, ovvero la la spesa deve essere proporzionata rispetto all’attività svolta.
Solitamente un costo risulta deducibile quando è inerente all’attività svolta dal professionista o dall’impresa, per esempio:
- i contributi previdenziali e assicurativi relativi al personale dipendente e ai collaboratori parasubordinati;
- i compensi professionali attinenti e non attinenti l’attività svolta (come l’onorario del commercialista);
- beni strumentali per l’impresa o per il professionista che vengono utilizzati per lo svolgimento dell’attività;
- il diritto camerale annuale per le imprese, i diritti di segreteria e i bolli per le pratiche;
- le quote di iscrizione e le quote annuali versate agli Albi professionali;
- i valori bollati e le tasse di concessione governativa richiesti per l’attività;
- le assicurazioni obbligatorie e non obbligatorie;
- le utenze di luce, acqua e gas della sede dell’impresa o dello studio professionale;
- la pubblicità (fisica oppure online).
Quali sono le spese parzialmente deducibili?
Esistono alcune spese che, pur rispettando i requisiti appena visti, sono solo parzialmente deducibili. Per esempio:
- Spese di rappresentanza, deducibili con un limite massimo di spesa che dipende dal fatturato e dal tipo di attività svolta (professionale o imprenditoriale);
- Spese di acquisto autovetture, deducibili solo per il 20% su un costo massimo d’acquisto pari a 18.076 euro;
- Spese per carburante, deducibili solo per l’80% della spesa effettivamente sostenuta;
- Spese di formazione, deducibili con un limite massimo pari a 10.000 euro ogni anno;
- Spese di vitto e alloggio, deducibili solo per il 75% della spesa effettivamente sostenuta;
- Spese telefoniche, deducibili solo per l’80% della spesa effettivamente sostenuta.
Elenco spese detraibili
Si parla invece di spese detraibili quando un determinato importo viene sottratto dall’imposta, per esempio per sostenere spese mediche, spese di ristrutturazione o riqualificazione energetica, ecc.
Per quanto riguarda le attività di impresa, professionali e artistiche, è detraibile l’IVA sui beni e servizi acquistati nell’ambito dello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione.
Le principali spese detraibili per una partita Iva sono:
- contributi versati a un fondo pensione, per un importo massimo di 5.164 euro all’anno;
- spese per il recupero degli immobili, dal Superbonus 110% al bonus ristrutturazione 50%;
- Bonus mobili, è una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
- Bonus verde, è una detrazione pari al 36% della spesa sostenuta per la sistemazione di giardini e aree all’aperto;
- spese mediche, detraibili al 19% se superano la franchigia di 129,11 euro;
- polizze assicurative sulla vita o contro il rischio di non autosufficienza, detraibili al 19%;
- interessi passivi del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, detraibili al 19%;
- erogazioni a Onlus, Odv, Aps, detraibili al 19%;
- investimenti in start-up innovative, detraibili al 50% ma con dei limiti massimi di investimento;
- spese per istruzione, detraibili al 19%.
Determinazione del reddito nel regime ordinario o forfettario
Gli psicologi che aderiscono al regime forfettario o semplificato affrontano una situazione particolare, nella quale l’unico costo che si può effettivamente dedurre dal proprio reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati. Tutte le altre spese sostenute nel corso dell’attività non possono essere detratte ai fini fiscali.
Il motivo di questa limitazione risiede nel particolare metodo di calcolo della base imponibile per le partite Iva che aderiscono al regime forfettario: il reddito su cui calcolare le imposte da versare, infatti, non deriva dalla differenza tra ricavi e costi (come avviene nel regime ordinario), bensì è determinato applicando un coefficiente di redditività predeterminato alle fatture effettivamente incassate durante l’anno fiscale. Il coefficiente per gli psicologi è pari al 78%.
Nel regime ordinario, invece, esiste una maggiore flessibilità nella gestione aziendale: i contribuenti hanno la possibilità di dedurre dalla propria base imponibile una vasta gamma di costi sostenuti nell’ambito della loro attività professionale o imprenditoriale, purché tali costi siano debitamente documentati e registrati in contabilità.
Questa flessibilità rende questo regime particolarmente accattivante per tutti i professionisti che devono sostenere dei costi rilevanti per lo svolgimento della professione: per esempio, spese operative, acquisti di beni strumentali, costi per servizi, spese per il personale, e molto altro ancora.
Deduzioni e detrazioni fiscali delle spese personali
Una differenza interessante tra i due regimi fiscali, forfettario e ordinario, emerge nel momento in cui il professionista intende richiedere delle deduzioni o detrazioni fiscali per spese personali.
Gli psicologi che operano in regime forfettario, per esempio, a meno che non percepiscano altri tipi di redditi imponibili all’IRPEF, non possono fruire delle detrazioni e deduzioni fiscali personali che invece possono alleggerire l’onere fiscale per chi è soggetto all’IRPEF. Tutto questo deriva dall’applicazione dell’imposta sostitutiva unica che, da un lato è una grande agevolazione fiscale per le partite Iva, ma dall’altro lato non permette di richiedere detrazioni e deduzioni fiscali che andrebbero ad alleggerire l’IRPEF.