Per svolgere la professione dello psicologo e psicoterapeuta, così come previsto per le altre professioni sanitarie, occorre rimanere costantemente aggiornati sulla normativa e sulle nuove tecniche, approcci, strumenti di lavoro: per questo motivo, i professionisti devono svolgere dei corsi di formazione per psicologi riconosciuti dall’Ordine. Dopo la laurea, quindi, è prevista una formazione continua per rimanere aggiornati e migliorare conoscenze e competenze del settore.
Scopriamo come funziona la formazione per gli psicologi, quali sono gli obblighi professionali, come accedere ai corsi e quanti crediti ECM bisogna ottenere per non incorrere in sanzioni.
Quale è l’iter di formazione di uno psicologo?
Per lavorare come psicologo in Italia occorre conseguire una laurea e un titolo abilitativo alla professione per poi effettuare l’iscrizione all’Ordine professionale: una volta iscritto, il professionista è tenuto a seguire corsi di formazione continua per psicologi e corsi di aggiornamento riconosciuti a livello nazionale.
Come previsto negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012, tale obbligo riguarda tutti i professionisti iscritti a un Ordine ed esercitanti professioni sanitarie, medici e non, liberi professionisti e lavoratori dipendenti, operanti nel settore pubblico o privato. Inoltre, l’obbligo di formazione e aggiornamento continuo è previsto dall’articolo 5 del Codice deontologico degli Psicologi italiani.
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria. A partire da quel momento, quindi, il professionista sanitario deve maturare esclusivamente i crediti previsti per il triennio formativo (ovvero 150).
La violazione dell’obbligo formativo comporta un illecito disciplinare sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.
Come funziona la formazione dopo la laurea?
Una volta conseguita la laurea e il titolo abilitativo alla professione, lo psicologo iscritto all’Ordine è tenuto ad aggiornarsi costantemente su eventuali nuove tecnologie di supporto, tecniche lavorative innovative, metodi di approccio al paziente, ecc. Questo è quanto stabilito dalla dalla Legge n°3/2018 che ha inserito anche gli psicologi e gli psicoterapeuti tra le professioni sanitarie tenute a rispettare tale obbligo.
Inoltre, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) – nella delibera del 10 giugno 2020 – ha esteso l’obbligo di formazione e aggiornamento a tutti gli psicologi iscritti all’Albo indipendentemente se:
- dipendenti o liberi professionisti;
- iscritti alla sezione A o alla sezione B;
- attivi lavorativamente o inoccupati.
La formazione continua garantisce responsabilità e professionalità nei confronti dei propri pazienti.
Il ruolo della formazione continua per gli psicologi e il codice deontologico
Il codice deontologico degli psicologi sancisce l’obbligo di formazione e aggiornamento continui come requisito essenziale per lo svolgimento della professione, al fine di mantenere un livello di formazione adeguato.
L’obiettivo di tale obbligo è duplice:
- dal punto di vista degli operatori, contribuisce al miglioramento e perfezionamento delle competenze richieste dalla propria utenza;
- dal punto di vista del Sistema Sanitario Nazionale, permette di formare professionisti preparati per garantire un servizio efficiente e capillare.
Il sistema ECM in Italia e la normativa
Il programma nazionale ECM – acronimo di Educazione Continua in Medicina – venne attivato nel 2002, ma nacque effettivamente molto tempo prima con il DLgs 502/1992, integrato poi dal DLgs 229/1999, che sancisce l’obbligo di formazione continua per i professionisti sanitari, compresi coloro che sono iscritti agli Ordini degli psicologi.
Grazie all’accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 per la prima volta è stato utilizzato il termine ECM ed è stato avviato il sistema volto alla formazione continua degli psicologi. Da quel momento si sono susseguite diverse modifiche e integrazioni alla normativa che hanno portato all’attuale configurazione del sistema ECM, ad oggi gestito a livello anagrafico dal Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie).
L’ECM consiste in un sistema di crediti che ciascun professionista deve acquisire per poter essere in regola con gli obblighi formativi. Tali crediti vengono assegnati da un Provider in seguito alla partecipazione a un corso formativo o di aggiornamento, e sono riconosciuti a livello nazionale.
Quali sono i requisiti e gli obblighi di formazione per gli psicologi?
Come previsto per tutti i professionisti in ambito sanitario, i crediti ECM sono obbligatori anche per gli psicologi e devono essere conseguiti entro il triennio formativo nella misura di 50 crediti l’anno per chiudere il triennio in corso. Se però il professionista aveva precedentemente partecipato ad altre attività formative con erogazione di crediti ECM, questi ultimi non verranno conteggiati nel triennio in corso.
I crediti ECM sono quindi una garanzia di formazione continua dei professionisti, che possono offrire le proprie conoscenze e competenze ai propri pazienti, instaurando un legame di fiducia e responsabilità.
L’introduzione della formazione e aggiornamento continuo per psicologi diventa quindi un requisito essenziale per lo svolgimento della professione, sia in forma autonoma con partita Iva sia come dipendente di una Asl o clinica specializzata.
Quanti crediti sono richiesti e come vengono acquisiti?
Per il triennio 2023-2025, così come previsto per le annualità precedenti, l’obbligo formativo da assolvere è pari a 150 crediti ECM, salvo eventuali riduzioni, esoneri o esenzioni.
I crediti richiesti per ciascun anno sono quindi 50, da conseguire anche tutti in una sola volta previa partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento (in presenza oppure a distanza) riconosciuti a livello nazionale. Non ci sono vincoli per quanto riguarda l’ottenimento dei crediti per ciascuna annualità, né per le modalità di erogazione dei corsi.
Gli psicologi, però, devono assolvere almeno al 40% del proprio obbligo formativo attraverso eventi di cui fruire come discente, erogati regolarmente da un provider accreditato. Il restante 60%, invece, può essere assolto tramite diverse modalità: tutoraggio, docenze, sperimentazioni, autoformazione, pubblicazioni scientifiche, ecc.
Un metodo interessante per contribuire alla formazione professionale potrebbe essere la supervisione in psicoterapia, che consiste in uno spazio in cui un terapeuta espone casi clinici complessi a un collega con maggiore esperienza per ottenere un’analisi e un parere esterno del caso in esame.
Quali sono le sanzioni se non ottengo abbastanza crediti?
Se uno psicologo o psicoterapeuta non rispetta l’obbligo di formazione continua, oppure non ottiene i crediti minimi richiesti per il triennio, va incontro all’applicazione di sanzioni da parte degli organi competenti, in particolari gli Ordini Regionali e il proprio Albo.
Tali sanzioni possono variare in relazione alla gravità della situazione e in base alle decisioni di ciascun ordine professionale: può trattarsi di un avvertimento, una censura oppure una sospensione vera e propria.
Il mancato rispetto dell’obbligo di formazione continua costituisce un grave illecito disciplinare, oltre che una grave violazione del codice deontologico, che potrebbe mettere il professionista nelle condizioni di non poter svolgere il proprio lavoro per un certo periodo.
Offerta formativa per psicologi: tipologie di corsi e accreditamento
Per accedere all’offerta formativa, controllare i crediti acquisiti, richiedere l’esonero o l’esenzione o per accreditarsi ai corsi di formazione occorre utilizzare il portale Co.Ge.A.P.S. a cui si accede con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
I corsi si possono svolgere secondo diverse modalità:
- RES (Formazione Residenziale/In aula);
- FSC (Formazione Sul Campo);
- Blended (Formazione Mista).
Per quanto riguarda le tipologie di corsi a cui accreditarsi, l’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha stilato un elenco di 11 possibili attività che concorrono all’ottenimento dei crediti ECM:
1. Formazione residenziale classica (RES);
2. Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES);
3. Videoconferenza (RES);
4. Training individualizzato (FSC);
5. Gruppi di miglioramento (FSC);
6. Attività di ricerca (FSC);
7. Fad con strumenti informatici/cartacei (FAD);
8. E-learning (FAD);
9. Fad sincrona (FAD);
10. Formazione blended;
11. Docenza, tutoring e altro.
Non tutti sanno, invece, che è possibile ottenere crediti ECM tramite formazione individuale, basata su pubblicazioni scientifiche o autoformazione. In questa categoria sono comprese le seguenti attività:
- Pubblicazioni scientifiche;
- Tutoraggio e docenza;
- Crediti esteri;
- Sperimentazioni cliniche;
- Autoformazione, ovvero lo studio di materiali durevoli/letture scientifiche.
Per approfondire gli argomenti trattati nei corsi di formazione può essere utile consultare i libri per psicologi o eventuali manuali di approfondimento di alcune tematiche (come ad esempio DSM-5 o DSM-6). Sono invece escluse dal computo dei crediti le attività professionali e lavorative in senso stretto, seppur riconducibili alla formazione sul campo.
Il Dossier formativo
Anche il Dossier formativo, cioè la pianificazione di obiettivi formativi per il triennio coerenti con l’attività professionale, è una modalità interessante per ottenere fino a 30 ECM all’anno.
Questo strumento di pianificazione, rendicontazione e riscontro è organizzato in quattro sezioni:
- Anagrafica, che riporta dati anagrafici, profilo professionale, posizione lavorativa e CV;
- Programmazione, in cui troviamo il fabbisogno di crediti ECM valutati in base al profilo del professionista, aree di competenza e caratteristiche dell’attività svolta;
- Realizzazione, che comprende le evidenze relativa all’aggiornamento (crediti, documenti…) e le altre attività rilevanti come il tutoraggio e/o la docenza;
- Valutazione, un spazio che presenta la valutazione ricorrente da parte del professionista o dell’azienda.
Per realizzare un Dossier formativo basta registrarsi al portale CO.Ge.A.P.S., inserire i dati anagrafici, l’indirizzo email e le informazioni che riguardano il proprio profilo.
I professionisti che decidono di realizzare un dossier possono accedere a un bonus sui crediti ECM, ovvero una riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, quantificata nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30
assegnati nel triennio corrente e gli ulteriori 20 nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier.
In quali casi sono esonerato dai corsi ECM?
Esistono dei casi in cui gli psicologi possono chiedere l’esonero o l’esenzione dai corsi ECM: nel primo caso, la richiesta consente ai professionisti di ridurre il numero di crediti da conseguire nel corso del triennio; mentre nel secondo caso (a parità di alcune condizioni) si può essere esentati per un certo periodo dall’obbligo di formazione e aggiornamento.
L’esenzione, ovvero la riduzione del numero di crediti ECM da conseguire nel triennio (nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi), viene concessa nei casi in cui il professionista si trova in una delle seguenti condizioni:
- sospensione dell’attività lavorativa;
- impossibilità di usufruire di un aggiornamento professionale.
La richiesta di esenzione, comunque, non può mai superare 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione e viene concessa per i periodi di congedo di maternità o paternità, congedo per malattia del figlio, le assenze per malattia del professionista, l’aspettativa non retribuita, ecc.
È possibile richiedere l’esonero, l’esenzione, i crediti per il tutoring, autoformazione, riconoscimento crediti esteri, crediti per pubblicazioni direttamente dalla propria pagina personale del portale Co.Ge.A.P.S. utilizzando la modulistica reperibile dal sito Agenas.