Gli psicologi hanno l’obbligo di usare il Pos?

Obbligo di usare il POS per gli psicologi

A partire dal 30 giugno 2022 è scattato l’obbligo del Pos per tutti i professionisti e gli esercenti che effettuano la vendita di beni o servizi a clienti finali, pena l’applicazione di alcune sanzioni. Gli psicologi sono tenuti a rispettare l’obbligo del Pos? E cosa implica questo cambiamento per i professionisti con partita Iva?

Scopriamo la normativa e le regole sull’obbligo del Pos per psicologi: quando è previsto, quali sono le sanzioni e come funziona il bonus per la dotazione degli strumenti.

Obbligo del Pos per psicologi: la normativa

La Legge di Bilancio ha previsto, a partire dal 30 giugno 2022, l’obbligo di dotazione del Pos per tutti i liberi professionisti e i commercianti a prescindere dal regime fiscale di appartenenza e dai ricavi conseguiti. Nell’ottica di riduzione dell’utilizzo del contante e di contrasto all’evasione fiscale, quindi, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito.

In realtà, però, l’obbligo del Pos – anche per gli psicologi – era già previsto da una norma precedente (in vigore dal 30 giugno 2014) ma, a differenza dell’ultima versione, non erano previste sanzioni per i trasgressori.

A partire dal 30 giugno 2022, quindi, sono state introdotte delle sanzioni (fisse e variabili) da applicare a tutti i professionisti e commercianti che non accettano i pagamenti elettronici.

Obbligo Pos per professionisti: le sanzioni

I professionisti e gli esercenti, compresi gli psicologi, che non accettano i pagamenti elettronici e dunque non rispettano l’obbligo del Pos, vanno incontro a delle sanzioni che possono essere di due tipologie:

  • una sanzione fissa pari a 30 euro;
  • una sanzione variabile pari al 4% del valore della transazione rifiutata.

A differenza di altre situazioni, in questo caso non è ammessa la cosiddetta oblazione amministrativa, ovvero il pagamento in misura ridotta della sanzione entro un certo termine.

Fattura sanitaria e pagamento elettronico: le regole

Per quanto riguarda l’obbligo del Pos per gli psicologi, la situazione dovrebbe essere più semplice del previsto considerando che tutte le fatture che il singolo professionista emette sono fatture sanitarie e quindi detraibili. Dal 1° gennaio 2020, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di pagamento elettronico per le fatture sanitarie al fine di ottenere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Ciò significa che oltre ai tradizionali metodi di pagamento della fattura, lo psicologo dovrà accettare i pagamenti elettronici (con carte di credito, bancomat, bonifico bancario, assegno, ecc) qualora i clienti intendano richiedere una detrazione fiscale sulle spese sanitarie.

Restano esenti da tale obbligo, invece, le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale. 

Bonus Pos: come funziona

La Legge di Bilancio che ha introdotto nuove sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici ha, al contempo, previsto un bonus Pos per i commercianti e i professionisti che intendono dotarsi degli strumenti utili per l’accettazione dei pagamenti tracciabili.

 Il bonus Pos consiste in un credito d’imposta pari al 30%  che tutti i professionisti (o imprenditori) con compensi o ricavi inferiori a 400.000 euro possono godere sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.

Per determinare la misura di credito spettante, i professionisti ricevono (mensilmente e per via telematica) l’elenco delle transazioni eseguite e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, che devono inviare gli stessi dati all’Agenzia delle Entrate. 

Le comunicazioni devono essere inviate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i pagamenti con i mezzi tracciabili e al loro interno vanno specificati il numero e il valore totale delle operazioni effettuate. Tale documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.